Per chi deve acquistare un immobile
Per Pescara e provincia, il notaio Gianluca Fusco svolge tutte le principali operazioni aventi come oggetto beni immobili. Per coloro che devono acquistare una casa, o si trovano nella condizione di essere venditori, le indicazioni seguenti forniscono tutti i passaggi necessari per adempiere l’iter burocratico di riferimento.
- Se c'è un intermediario
- Se la trattativa è diretta
- Il contratto preliminare d'acquisto
- Quando si consiglia la trascrizione nei pubblici registri
Se c'è un intermediario
Gli intermediari delle compravendite di questo tipo sono, per antonomasia, le agenzie immobiliari. Ecco alcuni consigli, susseguenti la scelta della casa in base a ogni esigenza personale, per effettuare la scelta giusta e avere a disposizione tutti i requisiti previsti dalla legge:
- Richiedere di poter avere accesso alle planimetrie (rappresentazioni piane di spazi e superfici) nonché ai documenti catastali e a quelli facenti riferimento allo stato della proprietà, reperibili tramite uno degli Uffici di Pubblicità Immobiliare (ex Conservatorie dei Registri Immobiliari, RR.II.);
- Nel momento in cui l’intermediario richiede di sottoscrivere la proposta di acquisto, tenere conto di alcuni aspetti fondamentali. L’atto rappresenta un compromesso, che obbliga l’acquirente e non lascia spazio a ulteriori possibilità di trattative: va quindi verificato che lo stesso non contenga clausole abusive od onerose. In questo deve necessariamente collaborare anche l’agenzia, provvedendo a consegnare il modulo prima della sottoscrizione.
Se la trattativa è diretta
La trattativa diretta è quella che si svolge tra acquirente e venditore, senza alcun intervento di terzi soggetti. Mancando una figura di raccordo, esperta in materia, si consiglia di rivolgersi a un professionista (come ad esempio un notaio, ma anche un avvocato o un’Associazione dei Consumatori): la sua competenza serve per verificare che l’atto sia consono alla legislazione vigente, e che tutte le clausole inserite non siano penalizzanti per entrambi i soggetti.
Il contratto preliminare di acquisto
Il contratto preliminare di acquisto viene stipulato dopo che tutti gli elementi essenziali (accordo, causa, forma e oggetto) risultano conformi alla legge. Questo contratto contiene un impegno: le due parti assumono un’obbligazione giuridica, che ha effetto vincolante e reciproco tra loro (in gergo tecnico si parla di sinallagma) e che porterà alla stipula di un nuovo contratto, quello definitivo. L’operazione successiva, non obbligatoria, è la trascrizione del preliminare: essa ha la finalità di renderlo pubblico, salvaguardando l’acquirente da tutte le trascrizioni pregiudizievoli riguardante l’immobile nel periodo che porta alla stesura del contratto definitivo.
Quando si consiglia la trascrizione nei pubblici registri
Come detto, la trascrizione del contratto preliminare di compravendita non è obbligatorio; in alcuni casi, tuttavia, è ritenuta particolarmente opportuna: uno di questi è quello che prevede la necessità di ristrutturazioni nel lasso di tempo che intercorre tra il contratto preliminare e quello definitivo, ma la cosa riguarda anche concessioni e finanziamenti. Un altro caso può essere quello in cui il venditore è un imprenditore (per quei casi, ad esempio, in cui vige l’autonomia patrimoniale imperfetta), oppure quando intercorre un lungo periodo tra i 2 contratti.