Cosa fare per costruire una srl
Marzo 7, 2025Agevolazione “prima casa”: focus sulle unità immobiliari contigue
Ottobre 1, 2025Con il Decreto Legislativo n. 139/2024 (in attuazione della legge delega per la riforma fiscale n. 111/2023) sono state introdotte modifiche significative nella disciplina dell’imposta sulle successioni.
1. Principio dell’autoliquidazione
A partire dal 1° gennaio 2025, non sarà più l’Agenzia delle Entrate a liquidare l’imposta, ma sarà il contribuente (eredi, legatari o chi presenta la dichiarazione) a calcolare e versare direttamente l’imposta sulla base della dichiarazione presentata.
Il versamento deve avvenire entro 90 giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione di successione.
Se l’imposta da pagare supera i 1.000 euro, è possibile rateizzarla: almeno il 20 % come acconto e la restante parte in 8 rate trimestrali, oppure in 12 rate se l’importo eccede i 20.000 euro.
In caso di dichiarazioni sostitutive o integrative presentate successivamente, l’imposta va nuovamente autoliquidata.
2. Nuovo quadro EF nella dichiarazione
Nel modello di dichiarazione di successione è stato introdotto il quadro EF, con una Sezione V-bis Imposta di successione, specificamente dedicata alle successioni aperte dal 2025.
In tale sezione si troveranno campi per:
- l’Imposta calcolata con l’autoliquidazione (o indicazione che non è dovuta);
- l’imposta già versata (eventuali acconti);
- il credito d’imposta utilizzabile;
- modalità e tempistica del pagamento (contesto di rateizzazione).
3. Aliquote, franchigie e ambito di applicazione
Le aliquote e le franchigie attuali restano sostanzialmente confermate, e sono state recepite nel testo unico aggiornato:
- 4 % per il coniuge e i parenti in linea retta, con una franchigia di 1.000.000 di euro;
- 6 % per fratelli e sorelle, con franchigia di 100.000 euro;
- 6 % per altri parenti fino al quarto grado e affini in linea retta / affini in linea collaterale fino al terzo grado (senza franchigia);
- 8 % per tutti gli altri soggetti (senza franchigia).
Per beneficiari con disabilità grave (L. 104/92), permane una particolare tutela: l’imposta si applicherà soltanto sulla parte eccedente 1.500.000 euro.
Inoltre, il campo di applicazione dell’imposta è stato ampliato: ora sono soggetti all’imposta anche i trasferimenti a titolo gratuito e i trasferimenti derivanti da trust e altri vincoli di destinazione.
4. Ufficio competente e geografia fiscale
E’ stata modificata la regola per individuare l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente:
- Se il defunto era residente in Italia: l’ufficio territorialmente competente è quello della sua ultima residenza.
- Se era residente all’estero: l’ufficio competente sarà quello della sua ultima residenza nota in Italia (non più l’ufficio di Roma a prescindere).
- Se la residenza non è nota: resta competente l’ufficio di Roma.
5. Svincolo delle attività bancarie per giovani eredi
Per agevolare il pagamento delle imposte connesse (ipotecarie, catastali, bollo) sugli immobili, è prevista una norma speciale: se vi è un unico erede di età non superiore a 26 anni, le banche o gli intermediari finanziari devono consentire lo svincolo delle somme depositate del defunto, nei limiti strettamente necessari per coprire tali imposte.
Tuttavia, lo svincolo non si estende all’imposta di successione in sé, né ai tributi speciali o altri oneri.
6. Controlli, sanzioni e rettifiche
Anche con il nuovo regime, l’Agenzia delle Entrate mantiene poteri di controllo: potrà verificare la correttezza dell’autoliquidazione e, se rileva errori o importi dovuti in più, potrà notificare un avviso di liquidazione entro due anni dalla presentazione della dichiarazione.
In caso di eventuali rettifiche, il contribuente avrà 60 giorni per adempiere.
Le sanzioni sono disciplinate con modalità aggiornate ed è¨ prevista una riduzione delle sanzioni applicabili in caso di tempestiva correzione.
7. Imposte ipotecarie, catastali, bollo e tributi speciali
Anche per le imposte connesse agli immobili (ipotecaria e catastale) e per il bollo ci sono novità:
- Le imposte ipotecaria e catastale continuano a dover essere liquidate e versate entro i termini di presentazione della dichiarazione.
- Il bollo può essere versato mediante modello F24 a partire dal 2025.
- I tributi speciali, ad esempio quelli per formalità ipotecarie, subiscono alcune modifiche: è stata eliminata una voce (formalità ipotecarie) nel quadro dei tributi speciali a partire dal 1° gennaio 2025.
- Anche gli importi “fissi” per alcune formalità sono stati aggiornati: per esempio, l’importo per la tassa ipotecaria/catastale per ciascuna circoscrizione sale da €90 a €120, e in alternativa (se non si procede con volture catastali) da €35 a €65 per circoscrizione.
Implicazioni pratiche e raccomandazioni
- Questo cambiamento sposta maggiore onere e responsabilità sul contribuente, che dovrà essere in grado di calcolare correttamente imposta, interessi, sanzioni, e procedere al versamento nei tempi.
- E’ molto probabile che l’ausilio di un professionista diventi quasi indispensabile per evitare errori, soprattutto per successioni complesse.
- E’ opportuno prestare attenzione alle modalità di compilazione del quadro EF e alle istruzioni specifiche per evitare sanzioni.
- Le norme sul trasferimento d’azienda e quote societarie prevedono possibilità di esenzione se il beneficiario acquista (o già detiene) il controllo dell’impresa e lo mantiene per almeno 5 anni.
